﻿{"id":508,"date":"2017-06-21T17:12:16","date_gmt":"2017-06-21T15:12:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.arirovereto.it\/WP\/?p=508"},"modified":"2017-06-25T21:05:39","modified_gmt":"2017-06-25T19:05:39","slug":"articolo-tratto-da-www-condomionioweb-con-che-puo-essere-utile-a-tutti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.arirovereto.it\/WP\/?p=508","title":{"rendered":"Si possono installare antenne per radioamatori su tetti condominiali senza titolo edilizio"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Fonte: http:\/\/www.condominioweb.com\/antenne-radioamatori-tetti-condominiali.13914<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il TAR Liguria, con sentenza n\u00b0 540 del 20 giugno 2017 ha stabilito che si pu\u00f2 installare un&#8217;antenna per radioamatore sul tetto del condominio senza che sia necessario il rilascio di un titolo edilizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">II caso. Il comune di Genova aveva ingiunto un condomino alla rimozione di una antenna per radioamatore installata sulla copertura dell&#8217;immobile condominiale. Il manufatto si elevava per circa undici metri.<br \/>\nLa decisione. Rifacendosi alla prevalente giurisprudenza in argomento il Tar Liguria ha precisato che per l&#8217;installazione di tale tipo antenna non \u00e8 necessario il rilascio di un titolo edilizio. Inoltre l&#8217;intervento autorizzativo della p.a. ricorre solo nel caso in cui l&#8217;impianto riguardi un sito paesisticamente rilevante (ma nel caso di specie non si \u00e8 verificata questa evidenza). Per tali motivi il Tar Liguria accoglie il ricorso del radioamatore, contro il Comune di Genova, disponendo che l&#8217;intervento autorizzativo della pubblica amministrazione \u00e8 legittimo solo nel caso in cui l&#8217;impianto riguardi un sito paesisticamente rilevante&#8221;, pertanto l&#8217;antenna si pu\u00f2 liberamente installare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I precedenti. La giurisprudenza in materia \u00e8 consolidata nel ritenere necessaria la concessione edilizia solo se l&#8217;impatto ambientale e la trasformazione edilizio-urbanistica che la realizzazione delle opere comportano siano di rilevante entit\u00e0. Il Consiglio di di Stato, con sentenza del 20 ottobre 1988, n. 594 ha affermato che l&#8217;installazione sul tetto di un condominio di un&#8217;antenna posta al servizio di un impianto di radioamatore non \u00e8 soggetta a concessione edilizia. Pi\u00f9 recentemente Il T.A.R. Latina Sez. I, 28\/10\/2011, n. 861 ha stabilito &#8220;che l&#8217;installazione di un&#8217;antenna sul tetto di un condominio posta al servizio di un impianto di radioamatore, compreso il traliccio quale sostegno dell&#8217;antenna medesima, non costituisce trasformazione del territorio agli effetti delle leggi urbanistiche, ma una mera pertinenza e, pertanto, non necessita di autorizzazione o concessione edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l&#8217;impianto&#8221;. Il T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 18\/10\/2010, n. 1161 ha inoltre precisato che &#8220;se \u00e8 vero che le antenne per gli impianti di ricetrasmissione radioamatoriali non necessitano di permesso di costruire perch\u00e9 non costituiscono interventi di trasformazione del territorio agli effetti delle leggi urbanistiche, ci\u00f2 pu\u00f2 ammettersi solo per le antenne di radioamatore di piccole dimensioni e, comunque, non per i &#8220;tralicci&#8221; su cui vanno collocate siffatte antenne&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">=&gt; Risvolti in ambito condominiale. In tema di edificio di condominio, posto che il condomino pu\u00f2 usare della cosa comune (ex art. 1102 c. c.) per un suo fine particolare, non deve alterare la consistenza e la destinazione di essa e non impedire l&#8217;altrui pari uso. Fatto salve queste due condizioni, \u00e8 da ritenere consentita l&#8217;installazione di un&#8217;antenna ricetrasmittente sul tetto comune da parte di un singolo condomino radioamatore purch\u00e8 per le dimensioni dell&#8217;antenna non venga pregiudicato o escluso agli altri la possibilit\u00e0 di fare del tetto stesso analogo uso.<br \/>\n&#8212;&#8212;&#8211;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ogni condomino ha diritto d&#8217;installare un&#8217; antenna radiotelevisiva nella propriet\u00e0 del vicino se\u2026<\/strong><br \/>\n<strong> Condominio e diritto di installare un&#8217;antenna televisiva,<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fonte http:\/\/www.condominioweb.com\/condominio-e-diritto-di-installare-unantenna-televisiva.719<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quella del cos\u00ec detto diritto d\u2019antenna \u00e8 questione assai nota e delicata coinvolgendo diritti costituzionalmente tutelati come il diritto all\u2019informazione. Una recente ordinanza del Tribunale di Nola, datata 16 maggio 2011, ci ricorda quelle che sono le condizioni al ricorrere delle quali chiunque abita in un condominio (senza distinzione tra proprietario, conduttore, comodatario , ecc.) pu\u00f2 far valere il proprio diritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo il giudice campano \u00e8 opinione diffusamente condivisa in giurisprudenza quella che \u201c il diritto di installare antenne radio e televisive su beni di propriet\u00e0 esclusiva altrui, da parte dell&#8217;abitante dell&#8217;immobile, costituisca una facolt\u00e0 che attiene all&#8217;esercizio dell&#8217;ampio diritto primario, riconosciuto dall&#8217;art. 21 cost., alla libera manifestazione del pensiero, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, spettante ad ogni cittadino, sia come destinatario delle manifestazioni di pensiero altrui (diritto all&#8217;informazione), comportante l&#8217;installazione di antenna ricevente, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione), comportante l&#8217;installazione di antenna trasmittente: diritto che, nel predetto duplice aspetto, regolamentato dalla p.a., non incontra altro limite, nei rapporti tra privati, se non quello di non ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l&#8217;esercizio di diritti di altra natura quale quello di propriet\u00e0 con il libero godimento dell&#8217;immobile\u201d (in tal senso v. Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1985, n. 5399; Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 1983, n. 7418).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale diritto non ha contenuto reale (servit\u00f9), ma ha natura personale e il titolare di esso, in virt\u00f9 della detta norma, pu\u00f2 esercitarlo indipendentemente dalla qualit\u00e0 di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si \u00e8, ad esempio, conseguentemente ritenuto che quando il locatario di un appartamento, nell&#8217;installare un&#8217;antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell&#8217;edificio, legittimato passivo dell&#8217;azione di risarcimento del danno proposta dal condominio \u00e8 il solo locatario e non anche il locatore-proprietario dell&#8217;appartamento (cfr. Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 1986, n. 1176; Cass. civ., sez. Un. n. 1005\/1960).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il diritto di collocare nell&#8217;altrui propriet\u00e0 antenne televisive, riconosciuto dagli art. 1 e 3 legge 6 maggio 1940 n. 554 e 231 D.P.R. 29 marzo 1973 l. n. 156, \u00e8 dunque espressamente subordinato all&#8217;impossibilit\u00e0 per l&#8217;utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri per la collocazione dell&#8217; antenna ovvero di avvalersi di un impianto comune, giacch\u00e9 altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 aprile 2009, n. 9427; Cass. civ., sez. II, 6 maggio 2005, n. 9393).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Trattasi, come detto, di diritto soggettivo perfetto, di natura personale, condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, ma non nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre al titolare del diritto di impianto che l&#8217;installazione non debba impedire in alcun modo il libero uso della propriet\u00e0 secondo la sua destinazione, n\u00e9 arrecare danni alla propriet\u00e0 medesima (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 agosto 2003, n. 12295)\u201d (Trib. Nola 16 maggio 2011).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se la richiesta d\u2019installazione, dunque, non \u00e8 infondata chi la riceve non vi si pu\u00f2 opporre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fonte: http:\/\/www.condominioweb.com\/antenne-radioamatori-tetti-condominiali.13914 Il TAR Liguria, con sentenza n\u00b0 540 del 20 giugno 2017 ha stabilito che si pu\u00f2 installare un&#8217;antenna<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-508","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.arirovereto.it\/WP\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.arirovereto.it\/WP\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.arirovereto.it\/WP\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.arirovereto.it\/WP\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.arirovereto.it\/WP\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=508"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/www.arirovereto.it\/WP\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/508\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":521,"href":"https:\/\/www.arirovereto.it\/WP\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/508\/revisions\/521"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.arirovereto.it\/WP\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.arirovereto.it\/WP\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.arirovereto.it\/WP\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}